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Il nuovo reato di occupazione abusiva delle case - ecco la norma "anti-Salis"
Aula della Camera ha approvato l'articolo 10 del disegno di legge "sicurezza" nel testo proposto dal governo che introduce nell'ordinamento il nuovo reato di "occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui". Viene introdotto nel codice penale l'articolo 634-bis: carcere da due a sette anni per chi commette il reato.
Il nuovo articolo così recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente" è punito con la reclusione da due a sette anni. Una norma che di fatto estende il reato alle associazioni che impediscono il rientro dei legittimi proprietari nelle case.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato". Si procede d'ufficio "se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".
Fino ad oggi la legge prevedeva almeno tre diverse fattispecie di reato per procedere contro l'occupante: l'invasione di terreni o edifici, la turbativa violenta del possesso di cose immobili, la violazione di domicilio. Alle quali è da aggiungere, in presenza degli specifici presupposti, anche il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. Tuttavia la prassi da seguire era tutt'altro che rapida e spesso le occupazioni si potevano protrarre a lungo a discapito dei proprietari.
La nuova legge recepisce le richieste di associazioni e proprietari che chiedevano maggiori tutele. Con l'articolo 10 della nuova legge introduce anche l'articolo 321-bis del Codice Penale, ovvero la "reintegrazione nel possesso dell'immobile".
Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone la reintegrazione nel possesso dell'immobile: nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia possono ordinare all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e - in caso di diniego - gli ufficiali di polizia giudiziaria possono irrompere all'interno dell'abitazione riconsegnando le chiavi al legittimo proprietario. " La reintegrazione nel possesso perde efficacia se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni" si legge nel disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera.
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